1. L'Amministrazione dell'interno garantisce, nei riguardi dei funzionari di pubblica sicurezza la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni di autorità di pubblica sicurezza e dei compiti propri della carriera nonché all'espletamento dei diversi incarichi conferiti ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Ai funzionari di pubblica sicurezza incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali è assicurata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.