Art. 22.
(Copertura assicurativa del rischio
di responsabilità civile).

      1. L'Amministrazione dell'interno garantisce, nei riguardi dei funzionari di pubblica sicurezza la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni di autorità di pubblica sicurezza e dei compiti propri della carriera nonché all'espletamento dei diversi incarichi conferiti ai sensi delle disposizioni vigenti.
      2. Ai funzionari di pubblica sicurezza incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali è assicurata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.